Art. 4-bis — Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190
[1]All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le lettere a) e b)
[2]sono abrogate;
- b)dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: "i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter)ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater)servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".
Testo vigente dal 7 giugno 2020
