Art. 5 — Disposizioni di bilancio
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. La quota delle risorse non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, e' immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilita' 3, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3.
Testo vigente dal 30 maggio 2005
