Art. 8 — Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Ai (( soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA))) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica ((,)) complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni ((di euro)) per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 2022 al 18 gennaio 2023. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte.

Ai soggetti passivitolto: IVA aggiunto: dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di … giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematicaaggiunto: , complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di … limite di spesa previsto. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni aggiunto: di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176~art8 · fonte del testo

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