Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 2024, n. 111

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La L. 8 agosto 2024, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91".

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 422 parole tolte in 10 capoversi.

tolto: All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;

tolto: b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»;

tolto: c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024». Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

tolto: a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

tolto: b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

tolto: c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

tolto: d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

tolto: f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 2024, n. 111

    La L. 8 agosto 2024, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91".

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-02;91~art12 · fonte del testo

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