Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 699 parole tolte.
tolto: A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilita' speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita' di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del Commissario Straordinario.