Art. 15-quinquies mediazione — Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

[1]L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. ((L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.)) Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. ((Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.)) Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. 12 ((Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.))

[2]9 10

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

9

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

10

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216

12

Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] p) all'articolo 15-quinquies: [...] 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse".

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 28/2026

    Altra decisione
    10 marzo 2026

    In presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, ovvero muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o, comunque, intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. (Precedenti: S. 79/2019 - mass. 42198; S. 51/2019 - mass. 42272; S. 194/2018 - mass. 40520; S. 236/2018 - mass. 40567; S. 125/2018 - mass. 41330; O. 55/2020 - mass. 42497; O. 230/2019 - mass. 40827).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, degli atti inerenti alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. t, del d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente, anziché la possibilità di avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi, come avviene nel processo civile, ovvero un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, nel caso della mediazione obbligatoria. Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 1, lett. p, n. 3, del d.lgs. n. 216 del 2024 ha integrato il contenuto normativo secondo il verso del dubbio di legittimità prospettato dal rimettente e, pur in assenza di una disposizione transitoria volta a regolarne l’applicabilità ai processi in corso, condiziona l’applicazione della norma censurata nel giudizio principale, in quanto incide sul procedimento, ancora in corso, volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, vale a dire la nomina di un avvocato interno al foro della mediazione. Ne consegue che, senza porre un problema di retroattività o irretroattività della norma sopravvenuta, il regime degli effetti temporali dello ius superveniens va inquadrato alla luce del principio tempus regit processum, potendo spiegare efficacia sanante nell’ottica della domanda di accesso al patrocinio, da cui la necessità che il rimettente proceda alla rivalutazione della rilevanza e, se del caso, della non manifesta infondatezza).

    Art. 15-quinquies mediazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025. 133 parole aggiunte.

… dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. aggiunto: L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. aggiunto: Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti … dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1aggiunto: . Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216

    Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] p) all'articolo 15-quinquies: [...] 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art15quinquies · fonte del testo

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