Art. 7-ter — Proroga di termini per l'affidamento dei lavori
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 e' sostituito dal seguente: "857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".
Testo vigente dal 9 ottobre 2024
