Titolo III – Misure per la tutela della salute
- Art. 26 — Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse
- Art. 27 — Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID
- Art. 28 — Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima
- Art. 29 — Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale
- Art. 30
- Art. 30-bis — Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa
- Art. 31 — Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci
- Art. 31-bis — Credito d'imposta per la ricerca biomedica
- Art. 31-ter — Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei
- Art. 31-quater — Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione
- Art. 32 — Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
- Art. 32-bis — Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio
- Art. 33 — Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi
- Art. 33-bis — Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 34 — Altre disposizioni urgenti in materia di salute
- Art. 34-bis — Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini
- Art. 35 — Disposizioni finanziarie in materia sanitaria
- Art. 35-bis — Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco
- Art. 35-ter — Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi