Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacita' degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalita' di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Testo vigente dal 25 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art31bis · fonte del testo

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