[1]Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e ((della ricerca nonche')) in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

[2]1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attivita' di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonche' di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici dell'apprendimento, e' istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse;
  • b)e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria". 3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale». 4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo "Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente." e' soppresso.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte in 3 capoversi.

Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca tolto: e, nonche' in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

aggiunto: 1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di … a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. aggiunto: 2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria". aggiunto: 3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge tolto: di conversione 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale»aggiunto: . 4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art60 · fonte del testo

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