La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio oggetto di accorpamento o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo. 50 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

50

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 11 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106".

Testo vigente dal 14 dicembre 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 215/2023

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 2023

    La legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all’art. 72, primo comma, Cost., che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace. Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare l’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, pena un vizio della legge di conversione in parte qua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).Non è consentito l’uso improprio e strumentale del decreto-legge, al fine di evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralità che è propria della legge ordinaria. (Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S. 29/1995 - mass. 21561).La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41886; S. 181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421).Per valutare la legittimità costituzionale dei decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre considerare specificamente anche il profilo teleologico, cioè l’osservanza della ratio dominante che ispira l’intervento normativo d’urgenza. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 115/2020 - mass. 43526; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 32/2014 - mass. 37669).Per accertare la correlazione tra la disposizione introdotta in fase di conversione e l’originario d.l. occorre tenere conto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo, l’omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge, lo svolgimento dei lavori preparatori, il carattere ordinamentale o di riforma della norma. (Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319).Il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. è di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa. (Precedente: S. 32/2014 - mass. 37669).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., l’art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che, disciplinando la fase transitoria che precede l’attuazione della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, istituisce la CCIAA di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e stabilisce la procedura per la nomina dei relativi commissari. La disposizione censurata dal CGARS – intervenendo nel processo di generale riassetto delle CCIAA avviato dall’art. 10 della legge delega n. 124 del 2015 –, inserita in sede di conversione, difetta di omogeneità rispetto al contenuto e alle finalità dell’originario d.l. n. 73 del 2021. Infatti, gli interventi previsti da tale d.l. – provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, volto alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in svariati settori produttivi, in relazione alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica – si articolano su molteplici linee di azione, nessuno dei quali però attiene al nuovo assetto del sistema camerale siciliano, come dimostrato dal preambolo, dalle rubriche e dai contenuti normativi dei singoli articoli che lo componevano, come anche sottolineato dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata il 23 luglio 2021 ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione della promulgazione della legge di conversione. L’intervento in esame, che si prefigge una finalità di carattere ordinamentale, prescinde dall’emergenza pandemica e non si pone nell’ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese. Né è volto ad assicurare la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali, non solo perché le CCIAA non sono qualificabili come enti territoriali, ma anche perché delinea un assetto che si discosta in modo significativo dal precedente, anche sul piano procedurale).

    Art. 54-ter Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 14 dicembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 11 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art54ter · fonte del testo

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