Art. 43-ter — Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica

Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del ((30 giugno 2022)). Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del tolto: 31 dicembre 2021 aggiunto: 30 giugno 2022. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si … di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. tolto: 6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per … 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decretoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art43ter · fonte del testo

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