Art. 38 — Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei casi di terza e quarta proroga, e' stanziato l'importo di ((500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa)). Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Testo vigente dal 1 marzo 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 1 marzo 2022. 16 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilita' in derogaFino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 … di terza e quarta proroga, e' stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021tolto: , che costituisce aggiunto: e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa. tolto: 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per … 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decretoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art38 · fonte del testo

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