Art. 5 — Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Testo vigente dal 14 agosto 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art5 · fonte del testo

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