Art. 20 — Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, e' aggiunto il seguente: "1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non ((inferiore)) a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.". All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non tolto: inferiori aggiunto: inferiore a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.". …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art20 · fonte del testo

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