Art. 3-quater — Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";
- b)al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".
Testo vigente dal 1 marzo 2022
