Art. 1-ter — Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro e' destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019. Per le finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 ((e' stanziata la somma di 40 milioni di euro)), che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica ((26 ottobre 1972)), n. 633, una di quelle ((...)) identificate dai seguenti codici della classificazione delle ((attivita' economiche ATECO 2007)): 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei ((corrispettivi del 2021)). Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Testo vigente dal 29 marzo 2022

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Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2022 al 29 marzo 2022. 6 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019. tolto: 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 tolto: sono stanziati aggiunto: e' stanziata la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad … come attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 aggiunto: 26 ottobre 1972, n. 633, una di quelle tolto: attivita'aggiunto: ... identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO aggiunto: 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei … della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021aggiunto: . Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art1ter · fonte del testo

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