Art. 2 — Misure economiche connesse all'esercizio del golden power

Successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorita' al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ((, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio)). Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, puo', altresi', chiedere di valutare con priorita' la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa e' ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonche' i termini e le modalita' procedimentali per l'accesso alle misure di sostegno.

Testo vigente dal 4 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2022 al 4 febbraio 2023. 22 parole aggiunte.

… maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77aggiunto: , anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-05;187~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari