Art. 7 — Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 ((, 2024, 2025 e 2026)).

Testo vigente dal 29 febbraio 2024

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Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2023 al 29 febbraio 2024. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 tolto: e 2024aggiunto: , 2024, 2025 e 2026.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34~art7 · fonte del testo

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