Art. 6 — Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1. (( All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di personale. 1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009. 1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte". All'articolo 20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, e' aggiunto il seguente: "10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo." ))
Testo vigente dal 12 aprile 2009
