((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)). La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 302/2009

    Questione infondata
    20 novembre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- bis , del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione. Invero, non essendo delimitato con chiarezza l'oggetto della questione, risulta carente e contraddittoria la descrizione della fattispecie propria del giudizio a quo . Sussiste, infatti, contraddizione tra il thema decidendum individuato inizialmente dall'ordinanza di rimessione nella declaratoria di illegittimità dell'arco temporale stabilito dal piano di recupero dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti il cui prelievo mensile era stato sospeso in conseguenza della calamità "Emergenza Etna 2000" e, quello successivo, relativo, invece, al diritto degli stessi dipendenti all'applicazione del beneficio della sospensione dei contributi, con conseguente restituzione delle somme trattenute sugli stipendi del 2002, con conseguente impossibilità per la Corte di vagliare l'effettiva rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancanza o contraddittoria descrizione della fattispecie di causa, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 100/2009.

    Art. 6 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.((. Misure per la raccolta differenziata)) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 325/2008

    Questione infondata
    1 agosto 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- bis , del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. I rimettenti, infatti, censurando la disposizione citata sia ove interpretata nel senso di conferire ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della temporanea sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, sia ove intesa nel senso che tale sospensione è concessa ai soli datori di lavoro privati, prospettano un petitum indeterminato e formulano la questione in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra contenuti normativi che, pur risultando diversi, sono prospettati contestualmente, senza alcuna subordinazione dell'uno rispetto all'altro. - Sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale formulate in via alternativa, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 449 e n. 122/2007, n. 362/2005.

    Art. 6 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.((. Misure per la raccolta differenziata)) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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tolto: L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' specialiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-09;263~art6 · fonte del testo

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