Art. 6-ter — Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

Nell'accertare la normale tollerabilita' delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso. ((1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilita' del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione))

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 103/2011

    Questione inammissibile
    24 marzo 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 - secondo il quale «nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso» - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente nella descrizione della fattispecie - non dando conto dell'esistenza di un effettivo danno alla salute in conseguenza delle immissioni, né indicando quali (e di quale rango) siano le disposizioni pubblicistiche che disciplinerebbero nella fattispecie la specifica sorgente sonora - sicché la questione appare del tutto astratta, neppure tenta di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63 e 65 del 2011. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., di recente, le ordinanze n. 322 del 2010 e n. 15 del 2011.

    Art. 6-ter Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 1 gennaio 2019. 33 parole aggiunte.

… di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso. aggiunto: 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilita' del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208~art6ter · fonte del testo

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