Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 439.
Abrogato dal 23 febbraio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 439.
Abrogato dal 23 febbraio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1986 al 23 febbraio 2001. 475 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura e' concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. Il predetto contributo non puo' superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo puo' essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attivita' di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La misura del contributo e' determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entita' della capacita' produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entita' di investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali cosi' come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonche' della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresi' contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilita' al 1 luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato ala demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacita' produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedelta' delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto comitato tecnico, nonche' degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 439
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art4 · fonte del testo
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