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All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato". Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' abrogato.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art19 · fonte del testo

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