Art. 2 — Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2007 al 15 maggio 2008. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2007-08-03;123~art2 · fonte del testo
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