Art. 10 — Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri

L'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unita' per l'anno 2025 e a 38 unita' per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento e' alle unita' di personale cessato afferenti alle annualita' 2022, 2023 e 2024.

Testo vigente dal 4 aprile 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42~art10 · fonte del testo

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