Art. 6 — Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

Al fine di rafforzare l'attivita' del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 40 unita' di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea, il numero: «128» e' sostituito dal seguente: «168»;
  • b)alla lettera c), il numero: «2» e' sostituito dal seguente: «10»;
  • c)alla lettera d), il numero: «21» e' sostituito dal seguente: «16»;
  • d)alla lettera e), il numero: «22» e' sostituito dal seguente: «44»;
  • e)alla lettera f), il numero: «28» e' sostituito dal seguente: «33»;
  • f)alla lettera g), il numero: «53» e' sostituito dal seguente: «63». Per le finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unita', a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unita' del ruolo ispettori e 10 unita' del ruolo appuntati e carabinieri. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Testo vigente dal 4 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42~art6 · fonte del testo

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