Art. 826 c.o.m. — Contingente per la tutela del lavoro

Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di ((810 unita')) in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: 82 114

  • a)generali di divisione o di brigata: 1;
  • a-bis)((colonnelli: 1;))
  • b)tenenti colonnelli/maggiori: (8);
  • b-bis)((capitani/tenenti: 8;))
  • c)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146;
  • d)ispettori: ((315));
  • e)sovrintendenti: 176;
  • f)appuntati e carabinieri: ((301)); Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

82

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022".

D.L. 2 marzo 2024, n. 19

114

con decorrenza dal 1 settembre 2024

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, ha disposto (con l'art. 31, comma 5) che "A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 50 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale".

Testo vigente dal 31 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 31 ottobre 2025. 3 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.

… delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di tolto: 710 aggiunto: 810 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

aggiunto: a-bis) colonnelli: 1;

aggiunto: b-bis) capitani/tenenti: 8;

d) ispettori: tolto: 271 aggiunto: 315;

f) appuntati e carabinieri: tolto: 254 aggiunto: 301; Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art826 · fonte del testo

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