Corte costituzionale

Sentenza n. 314/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,

lettere a) e c), 3, 4 e 9 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure

in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli

incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,

nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali),

promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento, notificato

il 21 giugno 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed

iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di

Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 17 giugno 1999, la provincia autonoma di

Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9 della legge

17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al

Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della

normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il

riordino degli enti previdenziali), per contrasto con gli artt. 8,

numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e

8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e

con le relative norme di attuazione, in particolare con l'art. 3 del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

La provincia precisa che non intende disconoscere che la

disciplina statale censurata ponga principi fondamentali di riforma,

al cui rispetto essa si considera tenuta, ovvero il principio di

necessaria valutazione tecnica degli investimenti pubblici e quello

organizzativo di creazione di un sistema di monitoraggio su scala

nazionale. La ricorrente si duole, invece, del fatto che la

disposizione denunciata, nell'istituire i nuclei di valutazione e

verifica degli investimenti pubblici, leda la sua autonomia, a causa

della previsione, per "un insieme amplissimo e vitale di settori di

attività", di "modalità organizzative e di azione uniformi, comuni

a tutte le amministrazioni, sia statali che regionali".

Secondo il ricorso, anche se il comma 3 dell'articolo censurato

affida alle amministrazioni interessate le "attività volte alla

costituzione dei nuclei di valutazione e verifica", l'ambito

decisionale riservato alle medesime è, comunque, molto ridotto, a

causa della necessità di tener conto delle "strutture similari già

esistenti", di "evitare duplicazioni" e di provvedere ad elaborare un

"programma di attuazione".

La ricorrente, nel precisare che, proprio in ossequio al

principio del miglioramento del processo di programmazione delle

politiche di sviluppo, ha già da tempo istituito organi preposti a

valutare "la validità e sostenibilità economico-finanziaria" della

realizzazione, e in alcuni casi della gestione, degli investimenti

pubblici, ritiene che la lesione della sua autonomia discenda,

invece, dalla imposizione, al di là di ogni "possibile interesse

nazionale", di un modello organizzativo predeterminato, con

l'assoggettamento dei processi decisionali dell'ente ad una "continua

interferenza", da parte di un "organismo imposto e operante in

raccordo con una struttura centrale dello Stato".

2. - Oltre al già menzionato comma 3, la provincia censura,

perciò, anche la disposizione del comma 1 dell'art. 1 della legge

n. 144 del 1999, che affida ai nuclei il compito di supporto tecnico

"nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di

piani, programmi e politiche di intervento", come pure quella del

comma 2 che ne prevede l'apporto nelle fasi di "programmazione,

formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi

di opportunità e fattibilità degli investimenti" e di "valutazione

ex ante di progetti e interventi".

Nel rilevare che dalla disposizione risulta chiarissimo

l'inserimento, nel processo decisionale, di un organismo previsto e

disciplinato dalla legge statale e da altri atti statali attuativi,

il ricorso osserva che egualmente illegittima deve ritenersi

l'attribuzione, ai suddetti nuclei, del potere di compiere una

"valutazione di qualità ambientale e di sostenibilità dello

sviluppo, nonché della compatibilità ecologica degli investimenti

pubblici", in quanto attività interferente "con la normazione

provinciale in tema di valutazione di impatto ambientale", e in ogni

caso con l'autonomia organizzativa dell'ente, in materia di

determinazione degli organi e procedure idonee a verificare detto

impatto a fronte degli interventi economici pubblici.

Secondo la provincia "non meno illegittimo" sarebbe l'affidamento

ai nuclei della competenza a svolgere "attività volta alla graduale

estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme

dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con

riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e

verifica", competendo, invece, al legislatore provinciale di

stabilire "se ed in che misura" tali tecniche, oltretutto indicate in

modo generico, debbano essere estese all'insieme dei detti programmi

e progetti.

3. - La violazione dell'autonomia organizzativa e funzionale

della provincia sarebbe ulteriormente aggravata dal comma 4

dell'art. 1, il quale attribuisce allo Stato, e per esso al

Presidente del Consiglio dei ministri, "poteri di integrazione

normativa", relativamente alla determinazione delle "caratteristiche

organizzative comuni dei nuclei" e, in genere, alle modalità e

criteri per l'attuazione della disciplina legislativa.

Ad avviso della ricorrente, il previsto decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri sarebbe atto estraneo al sistema dei

rapporti tra fonti statali e provinciali, come delineato anche dal

decreto legislativo n. 266 del 1992. Esso avrebbe un contenuto solo

in parte accostabile all'atto di indirizzo e coordinamento, senza

peraltro possederne i requisiti di forma e di procedura, tra i quali,

con specifico riferimento alla provincia di Trento, la ricorrente

individua il previo parere di compatibilità con lo statuto.

4. - Nell'escludere l'esistenza di un interesse nazionale che

possa giustificare l'imposizione del descritto modello organizzativo,

il ricorso afferma che, in ogni caso, anche in virtù dei principi di

proporzionalità e sussidiarietà, l'impatto sulla autonomia

costituzionale dell'ente dovrebbe essere limitato "alla sola

fissazione dei principi fondamentali riconoscibili nella normativa,

cioè il principio di valutazione tecnico-economica degli

investimenti pubblici e il principio del loro monitoraggio

nazionale".

5. - Per quanto riguarda, infine, il comma 9 dell'art. 1, la

provincia osserva che tale disposizione - nell'attribuire al CIPE il

potere di indicare i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e

le province autonome, al fine di suddividere il rispettivo territorio

in Sistemi locali del lavoro - si risolve nella previsione di un atto

anomalo, "estraneo al sistema dei rapporti tra Stato e province

autonome". Oltretutto, la disposizione censurata avrebbe posto a

carico delle province un onere di individuazione non chiaro, in

quanto non si comprende che cosa siano e quale valore abbiano i

sistemi locali del lavoro, né se la "zonizzazione" sia vincolante

nell'elaborazione degli interventi e degli investimenti provinciali.

Del tutto incerta risulterebbe, altresì, la clausola di salvaguardia

delle competenze delle province autonome in materia.

6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta

infondatezza della questione.

La difesa erariale osserva, in particolare, che lo Stato è

"abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli per far

valere gli interessi unitari di cui è portatore", come risulta dalla

giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la fissazione di

criteri generali per il coordinamento di servizi non lede in alcun

modo la competenza delle province autonome.

7. - In prossimità della udienza pubblica, hanno depositato

memorie sia la provincia autonoma di Trento sia l'Avvocatura generale

dello Stato.

7.1. - La provincia autonoma, nell'insistere per la dichiarazione

di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, fa presente

che l'art. 10, comma 3, della sopravvenuta legge provinciale 22 marzo

2001, n. 3, ha previsto che la giunta provinciale definisca, anche in

attuazione della legge n. 144 del 1999, i criteri, le modalità e gli

strumenti organizzativi per assicurare la valutazione e la verifica

degli investimenti pubblici. La circostanza che il Governo non abbia

avanzato alcun rilievo nei confronti della suddetta legge

dimostrerebbe, ad avviso della ricorrente, che l'attività demandata

alla giunta rientra nell'autonomia provinciale e, inoltre, che la

legge impugnata non pone rigidi vincoli di adeguamento in ordine alle

modalità attuative.

Nel ribadire che, in ogni caso, i singoli profili della

disciplina impugnata non possono giustificarsi sulla base di

"presunte esigenze di interesse nazionale", la provincia di Trento

rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 144 del 1999 si è

tradotto in una direttiva emanata in data 10 settembre 1999. Al

riguardo, osservato che, nei confronti delle province autonome, il

potere di direttiva concerne solo le funzioni amministrative

delegate, come risulta dall'art. 5 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 526 del 1987 e, altresì, che l'atto emanato ha più

contenuto normativo che non di direttiva, la ricorrente sostiene,

comunque, che le direttive stesse non rientrano fra gli atti che

possono, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992, incidere

sulle funzioni legislative ed amministrative della provincia autonoma

di Trento.

7.2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel concludere per

l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso,

osserva che la legge n. 144 del 1999 disciplina un settore di

importanza nazionale, tale da richiedere l'emanazione di principi

uniformi in tutto il Paese, attraverso norme fondamentali di riforma

economico-sociale connesse ad un interesse unitario dello Stato.

La disciplina censurata, mentre non esclude uno spazio normativo

di adeguamento dei principi al contesto locale, assicura, altresì,

attraverso la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome, l'intesa prevista dall'art. 8 della legge n. 59

del 1997.

La difesa erariale, nel ribadire le conclusioni già formulate,

osserva, infine, che i nuclei di valutazione svolgono una funzione

consultiva, inidonea, in quanto tale, ad interferire con l'esercizio

delle competenze amministrative spettanti alla provincia autonoma di

Trento. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe la provincia autonoma di Trento

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 1, 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9 della legge 17 maggio 1999,

n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il

riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che

disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti

previdenziali), nella parte in cui "prevede che vengano

obbligatoriamente istituiti in ogni amministrazione statale e

regionale nuclei di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici, con le caratteristiche e le funzioni" indicate nel medesimo

articolo.

La ricorrente - nel denunciare violazione degli artt. 8, numeri

1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e

delle relative norme di attuazione, in particolare dell'art. 3 del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - lamenta che:

a) i commi 1 e 2, lettere a) e c), del menzionato art. 1

della legge 17 maggio 1999, n. 144, "anziché limitarsi a fissare il

principio della necessaria valutazione tecnico-economica delle

decisioni", impongano alla provincia di "provvedere alla valutazione

delle decisioni relative agli investimenti pubblici secondo un unico

modello organizzativo predeterminato dalla legge statale e attraverso

un organismo operante in raccordo con l'amministrazione statale" e,

al tempo stesso, interferente nei processi decisionali dell'ente;

b) il comma 3, pur disponendo che le attività relative alla

costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici sono attuate, autonomamente, dalle singole amministrazioni,

sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, imponga,

a queste ultime, di tener conto delle strutture similari già

esistenti, di evitare duplicazioni, nonché di provvedere alla

elaborazione di un programma di attuazione che, a sua volta, deve

essere comprensivo delle connesse attività di formazione e

aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei;

c) il comma 4 assoggetti "la stessa istituzione dei nuclei di

valutazione e verifica degli investimenti pubblici ad ulteriori

ingerenze ad opera di atti amministrativi statali, al di fuori delle

regole e dei contenuti propri della funzione di indirizzo e

coordinamento ed al di fuori dei presupposti sostanziali di essa";

d) il comma 9, nel prevedere che il CIPE indichi i criteri

per la determinazione, da parte della provincia, di Sistemi locali

del lavoro di cui non è definito il significato, sottoponga la

ricorrente ad "un atto anomalo, estraneo al sistema dei rapporti tra

Stato e province autonome quale delineato dallo Statuto e dalle norme

di attuazione".

2. - Le censure sono da reputare solo in parte fondate, secondo

quanto appresso si dirà.

Prima di affrontarne il merito giova richiamare, sia pure in

breve sintesi, scopi e contenuto della disciplina censurata,

ricordando che le menzionate disposizioni si collocano nel più ampio

contesto normativo originato, per un verso, dalle riforme

amministrativa e di bilancio intervenute da qualche tempo, e, per

l'altro, dall'adeguamento ai principi dell'ordinamento comunitario,

orientati a potenziare azioni di sviluppo armonioso della comunità,

attraverso la realizzazione della coesione economica e sociale.

Con riferimento ai processi di modernizzazione delle pubbliche

amministrazioni, va considerato il trasferimento dal centro al

territorio delle politiche di sviluppo e delle relative risorse, che

ha comportato un ulteriore potenziamento del ruolo delle regioni e

delle province autonome, cui già competeva - secondo quanto rilevato

dalla Corte - "di somministrare la maggior parte delle utilità

individuali e collettive destinate a soddisfare i bisogni sociali"

(sentenza n. 29 del 1995).

A ciò ha fatto riscontro l'esigenza non solo dell'introduzione,

in forma generalizzata, di tipologie di controllo

dell'economicita/efficienza dell'azione amministrativa e

dell'efficacia dei servizi erogati, ma anche di qualificate

competenze tecniche per la definizione dei programmi, come pure per

le analisi di opportunità e fattibilità.

Inoltre, in relazione al processo di integrazione comunitaria, va

tenuto conto dell'impulso dato alla politica regionale dal trattato

sull'Unione europea, come, da ultimo, modificato dal trattato di

Amsterdam del 2 ottobre 1997 (ratificato ed eseguito con legge

16 giugno 1998, n. 209). A tale materia, il trattato stesso dedica,

nell'ambito della parte III (Politiche della comunita), l'apposito

titolo XVII relativo, per l'appunto, alla "coesione economica e

sociale", contenente cinque articoli (158-162), i quali prevedono una

specifica azione comunitaria mirata "a ridurre il divario tra le

diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o

insulari".

A loro volta, i regolamenti, sulla base di tali previsioni,

disciplinano il cofinanziamento europeo attraverso i fondi

strutturali (da ultimo regolamento CE 1260/1999 del Consiglio, punti

43-59 dei consideranda e artt. 34-44), conferendo particolare

rilevanza alle azioni di sorveglianza, controllo finanziario e

valutazione degli investimenti pubblici, rimesse agli Stati membri,

per assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel

quadro degli obiettivi come sopra definiti.

Anche in ragione della testé ricordata disciplina comunitaria,

le disposizioni denunciate contemplano l'apprestamento di una rete di

risorse metodologiche e informative, preordinata alla valutazione (ex

ante in itinere ed ex post) dell'affidabilità delle politiche

pubbliche di investimento e del razionale impiego delle risorse

progettuali e finanziarie, onde pervenire, mercé anche le azioni di

monitoraggio svolte in sede locale, all'unitaria ricomposizione del

quadro generale degli interventi pubblici.

Più in particolare, il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 144

del 1999 prevede che le amministrazioni centrali e regionali, previa

intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscano

propri nuclei, ai quali viene attribuita - in raccordo fra di loro e

con il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica - la funzione di supporto tecnico, nelle fasi di

programmazione, valutazione, attuazione e verifica degli interventi

di ogni singola amministrazione; e ciò al fine di

realizzare maggiore qualità ed efficienza dei processi concernenti

le politiche di sviluppo.

I predetti nuclei, integrandosi con il sistema statistico

nazionale e operando in collegamento con gli uffici di statistica

costituiti presso le varie amministrazioni (comma 1), svolgono, ai

sensi del comma 2, "funzioni tecniche a forte contenuto di

specializzazione", relative all'attività di assistenza e di supporto

tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di

documenti di programma, per le analisi di opportunità e

fattibilità, di valutazione ex ante dei progetti, con particolare

riferimento al profilo della qualità ambientale e della

sostenibilità dello sviluppo (lettera a), nonché all'attività

"volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi

strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a

livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione,

valutazione, monitoraggio e verifica" (lettera c).

In base a quanto previsto dal comma 3, l'attività di

costituzione dei nuclei di valutazione è riservata, sotto il profilo

amministrativo, organizzativo e funzionale, alle singole

amministrazioni, le quali debbono tener conto delle strutture

similari già esistenti, evitando duplicazioni ed elaborando un

programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di

formazione e aggiornamento.

È rimesso, poi, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

(comma 4), il compito di indicare le caratteristiche organizzative

comuni dei nuclei di valutazione, ivi comprese la spettanza di

compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica

amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione

e la realizzazione dei programmi di attuazione.

Sempre allo scopo di realizzare maggiore qualità ed efficienza

del processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è

affidato, infine, alle regioni e alle province autonome, alla luce di

criteri indicati dal CIPE, sentita la conferenza permanente, il

compito "di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali

del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi,

sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto

nazionale di statistica" (comma 9).

3. - Tanto premesso sulle finalità generali e sul contenuto

della disciplina in esame, non fondata è, anzitutto, la censura che

investe, nel loro insieme, i commi 1 e 2, lettere a) e c), del

predetto art. 1.

Le denunciate disposizioni sono, infatti, rivolte - più che a

conformare strutture e procedimenti, secondo modelli uniformi che

possano reputarsi vincolanti per la provincia ricorrente - ad

enunciare principi di organizzazione, riconducibili alle esigenze

della necessaria valutazione tecnico-economica delle decisioni

concernenti gli investimenti e del monitoraggio su scala nazionale

degli stessi, in vista della creazione di un quadro coordinato ed

unitario, in raccordo anche con la disciplina dei fondi comunitari e

con le relative tecniche di programmazione, valutazione, monitoraggio

e verifica.

Come la stessa ricorrente non manca di riconoscere, si tratta,

pertanto, di norme fondamentali delle riforme economico-sociali che,

essendo volte a realizzare una complessiva e profonda innovazione

normativa in un settore che assume importanza nazionale, sono

suscettibili, come tali, di condizionare, per pacifica giurisprudenza

di questa Corte, anche la legislazione esclusiva delle regioni e

province autonome (sentenza n. 4 del 2000).

Quanto, poi, al rilievo della ricorrente provincia secondo la

quale le disposizioni in parola sarebbero illegittime, in quanto

consentirebbero ai nuclei di intervenire nel processo decisionale,

influenzandolo, si deve osservare che, anche quando questi sono

chiamati a fornire il supporto tecnico per le analisi di opportunità

e fattibilità e per l'apprezzamento ex ante di progetti ed

interventi, il loro contributo rimane pur sempre contenuto nei limiti

di un'attività di ausilio tecnico-valutativo alle decisioni che

competono alle singole amministrazioni. E, questo non senza rilevare

che si tratta comunque di previsioni ascrivibili alla categoria di

norme sopra accennata, in un ambito che richiede l'applicazione di

principi uniformi su tutto il territorio nazionale.

A salvaguardia delle competenze della ricorrente resta, peraltro,

riservata alla provincia ogni ulteriore determinazione in ordine al

modo di essere di questi nuovi organismi, secondo quanto dispone il

comma 3, anch'esso denunciato, il quale prevede, come già detto, che

le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e

verifica sono esercitate autonomamente, sotto il profilo

amministrativo, organizzativo e funzionale, dalle singole

amministrazioni.

Né quest'ultima disposizione può ritenersi incostituzionale per

il fatto che essa impone di tener conto di strutture similari già

esistenti, di evitare duplicazioni, come pure di provvedere ad

elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un

programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di

formazione e di aggiornamento occorrenti alla costituzione e

all'avvio dei nuclei.

È evidente, infatti, che si tratta di norme sostanzialmente

corrispondenti a regole di buona amministrazione e funzionalmente

legate da un rapporto di necessaria integrazione con quelle contenute

nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 144 del 1999, concorrendo

a realizzarne gli obiettivi riformatori, sì che le stesse, secondo

l'orientamento più volte espresso dalla Corte, partecipano della

medesima natura di quelle che valgono ad integrare, beneficiando,

perciò, della identica protezione costituzionale (sentenze n. 170

del 2001 e n. 477 del 2000).

4. - Del pari non fondata è la censura concernente il comma 9,

disposizione che, come risulta dagli atti preparatori della legge,

persegue la finalità di una "mappatura" del territorio nazionale,

attraverso la sua ripartizione in "sistemi locali del lavoro", e

cioè in comprensori territoriali con specifiche caratteristiche

funzionali riferite alle attività lavorative, tra i quali vanno,

poi, individuati i "distretti economico-produttivi", da intendere

come agglomerazioni di attività organizzate ad impresa. L'esigenza

che si intende in tal modo soddisfare è quella di nuovi modelli

concettuali ed operativi che, prendendo a riferimento le attività

lavorative e produttive, consentano di rappresentare, in modo più

adeguato, rispetto alle tradizionali ripartizioni amministrative, le

differenze di sviluppo delle diverse zone territoriali in cui si

articolano regioni e province. E ciò anche in vista dell'erogazione

di quote dei fondi strutturali destinate alle zone a cui si applica

l'"Obiettivo 2" (art. 4 del regolamento CE n. 1260/1999), ovvero

degli aiuti in deroga, di cui all'art. 87.3.c del trattato di Roma,

in funzione del sostegno, anche comunitario, delle aree territoriali

in condizioni di particolare bisogno.

Secondo quanto risulta dalla deliberazione CIPE n. 65 del

3 maggio 2001, nel frattempo intervenuta, la delimitazione dei

sistemi locali del lavoro, come pure la individuazione dei distretti

economico-produttivi, è operata previa istruttoria tecnica

realizzata in ambito CIPE, e dunque con il coinvolgimento di tutti i

soggetti istituzionali interessati direttamente da parte di ciascuna

regione o provincia autonoma.

Ciò posto, è da escludere che la disposizione censurata sia

lesiva delle attribuzioni della ricorrente, segnatamente nella parte

in cui - nel richiedere l'apporto di regioni e province autonome alla

costruzione di un quadro di conoscenze sulle caratteristiche

economico-sociali delle singole zone - stabilisce che le stesse

operino sulla base dei criteri tecnici elaborati, secondo l'accennata

procedura, in seno al CIPE.

Non lede l'autonomia provinciale la previsione, da parte del

legislatore nazionale, di un'attività di rilevazione di dati e di

attivazione di sistemi informativi, alla luce, tra l'altro, di

indirizzi tecnici forniti dal CIPE, organo dotato delle conoscenze

necessarie in rapporto ai compiti previsti, tanto più trattandosi di

esigenze che postulano un'azione unitaria e interventi destinati ad

inserirsi nel più ampio quadro dei programmi comunitari.

5. - Fondata è, invece, la censura concernente il comma 4, il

quale affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

l'indicazione delle "caratteristiche organizzative comuni dei

nuclei", anche per quel che attiene alla "spettanza di compensi agli

eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione", come

pure a modalità e criteri "per la formulazione e la realizzazione

dei programmi di attuazione", previsti al precedente comma 3.

Quale che sia il carattere della norma testé ricordata, nella

sua connessione con i principi di riforma economico sociale contenuti

nella legge, lo Stato, come la Corte ha più volte affermato, non è

legittimato ad intervenire, nei rapporti con le regioni e le province

autonome, sulla base di presupposti e secondo modalità che non siano

quelli stabiliti dall'ordinamento (sentenza n. 169 del 1999). Ed è

proprio alla luce dei principi che lo Stato è tenuto ad osservare

che la disposizione va dichiarata illegittima, vuoi a considerare di

natura regolamentare l'atto in essa prefigurato, vuoi a reputarlo un

atto di indirizzo e coordinamento.

Nel primo caso, occorre rammentare l'orientamento della

giurisprudenza costituzionale secondo il quale i regolamenti statali

non possono, di norma, disciplinare, in ragione della distribuzione

delle competenze normative fra Stato, regioni e province autonome, le

materie spettanti a queste ultime (sentenza n. 169 del 1999, già

citata).

Non diverse appaiono le conclusioni se si riconduce l'atto alla

funzione di indirizzo e coordinamento, posto che in tanto possono

configurarsi in capo ad organi statali poteri riconducibili a tale

funzione, in quanto siano rispettate le condizioni di ordine

procedurale e sostanziale indicate dalla giurisprudenza di questa

Corte: e cioè, essenzialmente, l'esercizio della funzione stessa

attraverso atti collegiali del Governo, nel rispetto del principio di

legalità sostanziale (sentenza n. 63 del 2000).

Avuto riguardo alla censura come prospettata in ricorso e, in

particolare, al parametro invocato a suo sostegno, di tali condizioni

difetta, per quel che concerne l'atto prefigurato nella denunciata

disposizione, quantomeno quella relativa alla particolare procedura

richiesta dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,

il quale prevede, per l'efficacia degli atti di indirizzo e

coordinamento nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e

delle province autonome, la consultazione dei predetti enti, secondo

le rispettive competenze, per quanto attiene alla compatibilità

degli atti stessi con lo statuto speciale e le relative norme di

attuazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4,

della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di

investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi

all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte

in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione

Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, della predetta legge

17 maggio 1999, n. 144, sollevate dalla provincia autonoma di Trento,

con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5,

9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle

relative norme di attuazione, in particolare all'art. 3 del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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