Art. 7 — Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92
All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. L'intervento previsto ((dal presente articolo)) non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
Testo vigente dal 29 dicembre 2019
