Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

  • a)l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;
  • b)l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;
  • c)l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art19 · fonte del testo

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