Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della marina mercantile ed e' composto dai seguenti membri:

  • a)due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;
  • b)un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
  • c)due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;
  • d)nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, una dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica piu' rappresentative su scala nazionale. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile. Il Comitato:
  • a)esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;
  • b)esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;
  • c)esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;
  • d)esamina e da' pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art23 · fonte del testo

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