Art. 3 — Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

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La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC). L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' constituente illecito

Testo in vigore dal 25 giugno 1997 al 28 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 25 giugno 1997. 191 parole tolte, 218 parole aggiunte.

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al tolto: citato regolamento (CEE aggiunto: regolamento (CE) n. tolto: 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. aggiunto: 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata … di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal tolto: citato regolamento (CEE aggiunto: regolamento (CE) n. tolto: 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. aggiunto: 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, tolto: emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tolto: su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita aggiunto: sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' tolto: comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella Aaggiunto: , allegata alla presente legge, tolto: recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione aggiunto: e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente leggetolto: . La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazioneaggiunto: , ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella Baggiunto: , allegata alla presente legge tolto: cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sonoaggiunto: , e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tolto: citata tabella B aggiunto: tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. tolto: Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di aggiunto: La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui tolto: alla tabella B allegata aggiunto: alle tabelle A e B allegate alla presente leggetolto: , recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti aggiunto: cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC). L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e tolto: la utilizzazione aggiunto: l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella Baggiunto: , allegata alla presente legge tolto: almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4,aggiunto: , prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con tolto: il Ministero aggiunto: i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tolto: con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10tolto: . Chiunque violiaggiunto: , con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolotolto: , fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate tolto: a aggiunto: per fini produttivi, importate o commercializzatetolto: , e, neiaggiunto: . Nei casi piu' gravi, tolto: con aggiunto: alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' tolto: costituente illecito. aggiunto: constituente illecito

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;549~art3 · fonte del testo

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