Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e' stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non puo' eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena cosi' determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 396 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304."

Testo vigente dal 20 luglio 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 396/1989

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1989

    Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa perso…

    Art. 7 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo · Art. 8 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo · Art. 2 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale · Art. 3 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1987 al 20 luglio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 396 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-18;34~art7 · fonte del testo

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