Corte costituzionale

Sentenza n. 396/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si

dissocia dal terrorismo), in relazione all'art. 7 della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dalla Corte

d'assise d'appello di Roma nel procedimento sorto a seguito di

incidente d'esecuzione promosso da Vitelli Roberto, iscritta al n.

142 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Vitelli Roberto, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Uditi l'avvocato Tommaso Mancini per il Vitelli e l'avvocato dello

Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di istanza proposta dal difensore di Vitelli

Roberto per ottenere l'applicazione dei "benefici" previsti dalla

legge 18 febbraio 1987, n. 34, la Corte d'assise d'appello di Roma,

con ordinanza del 29 dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8,

secondo comma, della stessa legge 18 febbraio 1987, n. 34, "nella

parte in cui detta norma dispone la inapplicabilità delle

disposizioni contenute nel precedente art. 7 nei confronti di chi ha

usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge

29.5.1982 n. 304".

Nella specie, il Vitelli, dopo aver riportato quattro condanne

irrogate con più sentenze per fatti di terrorismo, aveva invocato

l'applicazione del regime del "cumulo" previsto dall'art. 7 della

legge n. 34 del 1987, nonostante che, per una di tali condanne,

avesse già fruito della diminuzione di pena di cui all'art. 2 della

legge 29 maggio 1982, n. 304.

A tale cumulo si era opposto il Procuratore generale, deducendo

che l'art. 8 della legge n. 34 del 1987 esclude dal beneficio coloro

i quali hanno usufruito o possono usufruire dei vantaggi previsti

dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, con la

conseguenza che il Vitelli non poteva godere dello speciale cumulo

previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, secondo cui è

consentito fissare nella misura complessiva di anni 22 e mesi 6 di

reclusione (pena concretamente applicata al Vitelli, per effetto del

cumulo "parziale") la pena da espiare "per tutte le condanne

pronunciate con più sentenze attinenti a reati di terrorismo".

Ad avviso del giudice a quo, si sarebbe in tal modo determinata

una evidente disparità di trattamento sanzionatorio. La disciplina

impugnata, se razionale per ciò che riguarda l'esclusione di una

nuova diminuzione di pena, risulterebbe, invece, irrazionale

nell'escludere dall'operatività dei limiti di pena previsti

dall'art. 7 chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già

avesse in precedenza manifestato il proprio ravvedimento; così, in

ipotesi, discriminandosi anche tra soggetti condannati per gli stessi

fatti e favorendo, invece, esclusivamente chi si sia dissociato solo

in ultimo.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12, prima serie speciale, del

22 marzo 1989.

3. - Si è costituito il Vitelli, a mezzo dei suoi difensori avv.

prof. Tommaso Mancini e avv. Alberto Pisani, con atto depositato

nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1989.

Nel formulare deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, la

difesa del Vitelli ritiene di individuare in "un macroscopio errore

di coordinamento", frutto "di una tecnica legislativa imprecisa e

frettolosa", le ragioni della illegittimità della norma impugnata.

Si insiste, più specificamente, sull'impossibilità, per chi abbia

goduto di precedenti benefici, di usufruire dell'ulteriore beneficio

"costituito dal tetto massimo di 22 anni e 6 mesi di reclusione':

un'impossibilità del tutto irrazionale, anche considerando che

l'applicazione della disciplina "premiale" prevista dalla legge n.

304 del 1982 presupponeva un ravvedimento "assai operoso", con

"caratteri estremamente più incisivi e impegnativi rispetto alla

tipizzazione" di cui all'art. 1 della legge n. 34 del 1987.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la preclusione derivante dall'art. 8 della

legge n. 34 del 1987, "potrebbe forse apparire irragionevole se

risultasse provato che nella specie l'interessato non aveva potuto

tenere anche negli altri procedimenti in cui era imputato le condotte

di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 304 del 1982 e, dunque, godere

appieno del regime di maggiore favore apportato da tale legge anche

per quel che riguarda il cumulo delle pene".

Poiché questa situazione non risulta essersi verificata, deve

ritenersi non irragionevole "che una scelta di "dissociazione"

parziale importi un trattamento sanzionatorio differenziato", un

trattamento conseguente a precise opzioni dell'interessato, pur posto

in grado, nel vigore della l. n. 304 del 1982, di avvalersi, al pari

degli altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione,

delle previsioni di favore dalla stessa introdotte per tutte le

imputazioni ascrittegli. Senza contare che la legge n. 34 del 1987

non avrebbe il compito di "completare" la legge n. 304 del 1982, ma

solo quello di erogare un trattamento premiale per coloro che non

avessero ritenuto di far luogo a "comportamenti dissociativi o

collaborativi del tipo di quelli indicati" negli artt. 2 e 3 della

legge n. 304 del 1982. Considerato in diritto

1. - Il controllo di legittimità richiesto, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma

ha per oggetto, secondo il dispositivo dell'ordinanza di rimessione,

"l'art. 8 comma 2 in relazione all'art. 7 della legge 18.2.1987 n.

34" e, secondo le parole conclusive della motivazione, "l'art. 8

comma 2 nella parte in cui dispone l'inapplicabilità del precedente

art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli

artt. 2 e 3 della legge 29.5.82 n. 304".

Più specificamente, il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale della norma che esclude l'estensibilità dello

speciale cumulo giuridico contemplato dall'art. 7 della legge 18

febbraio 1987, n. 34 ('Quando contro la stessa persona sono state

pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di

eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è

stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2

e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può

eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro

per l'arresto'), a precedenti sentenze di condanna per altri reati

commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento

costituzionale eventualmente pronunciate a carico dello stesso

condannato facendo applicazione di una delle diminuzioni di pena

previste dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. Ne

consegue che ad essere posta in discussione sotto il profilo della

legittimità costituzionale non è tanto l'inapplicabilità del

suddetto cumulo nei confronti di chi abbia usufruito dei benefici

previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, quanto la sua

inapplicabilità "anche" nei confronti di eventuali sentenze

concorrenti alle quali sia stato o possa essere applicato uno dei

detti benefici.

L'oggetto della questione va, dunque, individuato nel combinato

disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio

1987, n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene

previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei

confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la

stessa persona ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 29 maggio 1982,

n.304.

2. - Ad avviso del giudice a quo, la normativa denunciata non

sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione, potendo determinare

risultati contrastanti con l'"obbligo del legislatore di assicurare a

tutti i cittadini lo stesso trattamento sanzionatorio, ove gli

interessati vengano a trovarsi in situazioni praticamente

coincidenti". Se "è razionale... l'esclusione di una nuova riduzione

di pena" per sentenze di condanna in ordine alle quali già sia stata

fatta applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 o

dell'attenuante prevista dall'art. 3 della legge n. 304 del 1982, non

altrettanto si può dire per la non estensibilità ad esse dello

speciale cumulo giuridico previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del

1987: ove, infatti, il condannato "non avesse in precedenza tenuto il

comportamento che gli ha consentito di godere della riduzione di pena

accordata ai terroristi "pentiti", ben avrebbe potuto, al momento

attuale, invocare la diminuzione di pena accordata ai terroristi

"dissociati" dalla più recente legge n. 34 e, quel che più conta,

avrebbe potuto giovarsi anche della prescrizione contenuta" nell'art.

7 per tutte le condanne comunque inflittegli per reati di terrorismo

o di eversione dell'ordine costituzionale. In altre parole, la

limitata operatività del cumulo in questione "favorisce chi si è

dissociato solo in ultimo rispetto a chi, in modo concreto e non con

mere dichiarazioni, già aveva manifestato in precedenza il proprio

ravvedimento': una disparità tanto più grave in quanto verificabile

"persino tra soggetti condannati per gli stessi fatti".

Ad avvalorare la portata di queste argomentazioni, l'ordinanza di

rimessione si sofferma in particolare sugli inconvenienti pratici

derivanti dalla norma denunciata, prendendo come termine di

riscontro, da utilizzare non soltanto ai fini della rilevanza, lo

specifico caso al centro del procedimento a quo: un caso in cui il

cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987 era stato

operato nella misura massima di ventidue anni e sei mesi di

reclusione con riguardo a tre sentenze di condanna, tutte

caratterizzate dall'applicazione allo stesso condannato della

diminuente di cui all'art. 2 di tale legge, ma non anche con riguardo

ad una precedente sentenza di condanna a due anni e sette mesi di

reclusione, caratterizzata dall'applicazione della diminuente di cui

all'art. 2 della legge n. 304 del 1982.

Come sottolinea l'ordinanza di rimessione, l'inapplicabilità del

cumulo alla quarta sentenza di condanna, non consentendo di

ricondurre tutte le sentenze nell'ambito della misura massima di

ventidue anni e sei mesi di reclusione, comporterebbe per il

condannato la necessità di espiare, oltre la pena risultante dal

cumulo, l'ulteriore pena di due anni e sette mesi di reclusione.

3. - La questione è fondata.

Più ancora che in una disparità di trattamento fra "situazioni

praticamente coincidenti" (come sono, invero, quelle oggetto del caso

di specie, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di

sentenze di condanne per reati tutti commessi con finalità di

terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna

delle quali era stata applicata una diminuzione di pena in seguito a

particolari comportamenti di dissociazione dal terrorismo tenuti in

ciascun processo prima del formarsi del giudicato dalla persona

imputata), la non prevista riconducibilità, nell'ambito dello

speciale cumulo di cui all'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n.

34, delle sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3

della legge 304 del 1982, che si trovino eventualmente a concorrere

con due o più sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2

e 3 della legge n. 34 del 1987, si risolve in un trattamento

deteriore proprio per le situazioni normalmente ritenute dallo stesso

legislatore più meritevoli di apprezzamento dal punto di vista degli

interessi della collettività, quali sono, appunto, le situazioni

sottostanti alla concessione delle diminuzioni di pena previste dagli

artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.

Tanto è vero che, in forza del cumulo giuridico a sua volta

contemplato dall'art. 4 di tale legge, "quando contro la stessa

persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati

diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni

degli artt. 2 e 3", la pena da espiare non può superare il "massimo

complessivo" di sedici anni, se per tutti i reati è stata applicata

una delle attenuanti previste dall'art. 3 (cosiddetto "caso di

collaborazione"), e di ventidue anni, se per uno o più reati è

stata applicata l'attenuante prevista dall'art. 2 (cosiddetto "caso

di dissociazione", senza dubbio più vicino alle ipotesi disciplinate

dagli artt. 2 e 3 della legge n.34 del 1987). La differenza di sei

mesi in più, che contraddistingue il massimo fissato per queste

ultime dal qui impugnato art. 7, rappresenta un inequivoco segnale

dell'intento legislativo di "privilegiare" i comportamenti

configurati dalla legge n. 304 del 1982 rispetto alle condotte

contemplate dalla legge n. 34 del 1987, anche per ciò che riguarda i

cumuli giuridici rispettivamente previsti.

A conferma di quanto la disciplina denunciata inopinatamente si

discosti da tale impostazione appare decisiva l'ancor più grave

disparità che, come sottolinea l'ordinanza di rimessione, in certi

casi potrebbe verificarsi fra due soggetti processati e condannati

per gli stessi fatti: la norma sottoposta a controllo finirebbe,

invero, con il favorire quel concorrente che per tutti i fatti

addebitatigli si fosse "dissociato" dal terrorismo soltanto nelle

forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 34 del 1987 rispetto al

concorrente che - avendo già manifestato nelle forme e nei termini

stabiliti dalla legge n. 304 del 1982 il proprio ravvedimento "in

modo concreto e non con mere dichiarazioni" per uno o più degli

stessi fatti - si fosse poi avvalso della nuova legge unicamente per

i restanti addebiti.

4. - Non appaiono determinanti in contrario le osservazioni svolte

in favore della norma dall'Avvocatura dello Stato sia nell'atto di

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri sia nelle

conclusioni d'udienza.

Che le leggi n. 304 del 1982 e n. 34 del 1987 siano "leggi a

tempo", con scadenze variamente differenziate, è dato storico non

sufficiente a precludere confronti ed integrazioni reciproche,

essendo non assoluta la diversità dei rispettivi termini: poiché,

infatti, l'art. 12 dell'una legge parla di "reati che siano stati

commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982",

mentre l'art. 8, primo comma, dell'altra parla di "delitti che sono

stati commessi o la cui permanenza è cessata entro il 31 dicembre

1983", non può del tutto negarsi l'applicabilità delle disposizioni

della seconda legge a reati che siano stati commessi o la cui

permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982.

Del pari, non basta a precludere qualsiasi confronto e qualsiasi

integrazione reciproca il fatto che ognuna delle due leggi "disegna

un sistema compiuto". La "compiutezza" dei due sistemi

rispettivamente "disegnati" non implica che si tratti di sistemi del

tutto isolati ed incomunicabili. Anzi, le analogie sia nella

sistematica sia nella struttura delle rispettive disposizioni

risultano talmente notevoli da fare apparire i due interventi

legislativi come interventi per nulla disomogenei nell'evolversi

delle risposte al fenomeno del terrorismo in rapporto al variare dei

suoi atteggiamenti, delle sue forze attive, delle sue lacerazioni. Lo

riconosce, in definitiva, la stessa Avvocatura, parlando, per l'uno e

per l'altro caso, di "benefici volti ad indurre i responsabili di

fatti di eversione ad abbandonare la lotta armata". Ed è proprio

l'esattissimo rilievo, secondo cui la ratio sottostante alla legge n.

34 del 1987 è "quella di apportare benefici a coloro che non

avessero ritenuto di far luogo a comportamenti dissociativi o

collaborativi del tipo di quelli indicati negli artt. 2 e 3" della

legge n. 304 del 1982, a contraddire l'altro, non condivisibile,

asserto, secondo cui la legge n. 34 del 1987 non sarebbe un

completamento della legge precedente.

A quest'ottica propensa a considerare nettamente separati i due

sistemi normativi non è estranea la contrapposizione altrettanto

netta che non solo politicamente, ma anche giuridicamente, si è

soliti tracciare fra i cosiddetti "pentiti", intesi quali destinatari

della legge n. 304 del 1982, e i cosiddetti "dissociati", intesi

quali destinatari della legge n. 34 del 1987. Proprio lo specifico

caso che ha dato origine all'attuale questione sta a dimostrare come

ciò non sempre trovi concreto riscontro: vi sono stati, infatti,

autori di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordinamento costituzionale che, a seconda dei momenti e dei

processi, hanno tenuto, dapprima, in relazione a certi addebiti,

comportamenti idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n.

304 del 1982 e, poi, in relazione ad altri addebiti, comportamenti

idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n. 34 del 1987.

Uno sdoppiamento, questo, non così contraddittorio come potrebbe

sembrare a prima vista, se si considera che, tra gli svariati

comportamenti enucleati a fini premiali dalla legge del 1982,

figurano, accanto a quelli di vera e propria collaborazione previsti

dall'art. 3, quelli di fattiva dissociazione previsti dall'art. 2,

assai meno lontani dalle condotte di semplice dissociazione oggetto

della legge del 1987.

In verità, all'inizio del lungo iter parlamentare, poi sfociato

nella legge 18 febbraio 1987, n. 34, i rapporti con la legge 29

maggio 1982, n. 304, si erano profilati come di netta

contrapposizione, tanto che i primi progetti, presentati già nel

1983, risultavano impostati su misure di carattere non premiale,

ispirate ad una logica notevolmente diversa da quella alla base delle

misure precedenti. Ma - anche per l'evolversi delle prese di

posizione riscontrabili nei documenti provenienti dalle aree dei

dissociati, ivi compresa la modifica del loro giudizio, inizialmente

infamante, sui "pentiti" - le varie proposte si erano via via

orientate verso la stessa logica di scambio che aveva guidato il

legislatore del 1982, essendo innegabile che pure dalla semplice

dissociazione si attendeva un forte contributo alla sconfitta del

terrorismo. Di qui il progressivo delinearsi di nuove misure premiali

dirette a favorire, quanto più possibile, la dissociazione, così da

far dire a qualche critico che, legiferando in tal modo, il relativo

fenomeno avrebbe finito con il ridursi al rango di "piccolo

pentitismo". Misure comunque tutte, le nuove non meno delle

precedenti, volte a superare, si sperava e si spera per sempre, una

tragica emergenza, rispetto alla quale la dissociazione - fenomeno

obiettivamente scaturito dal pentitismo - si presentava come lo

stadio terminale di una disgregazione che era stata fortemente

accelerata proprio da quanti, collaborando con le autorità

inquirenti, avevano consentito di dare avvio allo smantellamento

delle strutture e dei supporti organizzativi del terrorismo.

5. - Così ribadita la possibilità di confrontare le due

normative nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione, viene ad

emergere con ancora maggior evidenza la violazione del principio di

eguaglianza ad opera della norma denunciata dal giudice a quo per il

trattamento di sfavore da essa derivante proprio ai comportamenti

processuali rivelatisi più meritevoli nella lotta contro il

terrorismo. La sconfitta operativa dell'eversione è, infatti,

maturata per la maggior parte attraverso le informazioni fornite dai

pentiti ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982 nel

periodo ivi utilmente previsto, informazioni risultate determinanti

nell'esasperare la crisi latente all'interno dei gruppi terroristici

e nel favorire, allo stesso tempo, il concreto verificarsi delle

condizioni (crollo verticale delle formazioni terroristiche e

definitiva incrinatura delle loro convinzioni ispiratrici) alle quali

si deve l'innesco del processo di revisione autocritica assurta a

comune denominatore della dissociazione. Il non aver equiparato, ai

fini del cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, la

sentenza di condanna cui è stata applicata un'attenuazione di pena

per lo svolgimento di un ruolo attivo da parte dell'imputato ( con il

rischio, per giunta, di incorrere in vendette dirette o indirette)

alle sentenze cui è stata applicata un'attenuazione di pena per

essersi l'imputato o il condannato limitato a rendere dichiarazioni

di principio si traduce in una violazione dell'art.3 della

Costituzione.

Né si può - come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato con il suo

ultimo argomento difensivo - muovere al condannato, venutosi a

trovare in una situazione del tipo di quella che ha dato luogo alla

questione in esame, l'addebito di aver operato una scelta di

pentimento "soltanto parziale". Le cause di un pentimento limitato ad

uno o più dei processi instaurati contro una medesima persona

possono essere svariate. In ogni caso, si sarebbe in presenza di una

scelta pur sempre suscettibile di un addebito minore rispetto a

quella operata da chi nemmeno parzialmente si era avvalso della legge

n. 304 del 1982, utilizzando, poi, in toto la legge n. 34 del 1987.

Una scelta di parziale pentimento può giustificare una disciplina

meno favorevole rispetto a chi abbia effettuato una scelta di totale

pentimento (in tal caso troverebbe, invero, applicazione l'ancor più

favorevole cumulo di cui all'art. 4 della legge n. 304 del 1982), ma

non certo rispetto a chi abbia effettuato una scelta contraria

all'adozione di qualsiasi comportamento "da pentito".

Pertanto, il disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della

legge 18 febbraio 1987, n. 34, viene a risultare costituzionalmente

illegittimo in quanto esclude dallo speciale cumulo delle pene

applicabile nei confronti di due o più sentenze di condanna

pronunciate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987

anche l'una o le più sentenze di condanna eventualmente pronunciate

contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29

maggio 1982, n. 304.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34

(Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in

cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali

articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più

sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi

degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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