L'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacita' lavorative. La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianita'. In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale".

Testo vigente dal 29 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-06;419~art10 · fonte del testo

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