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Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e' corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale. L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria. Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'. L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e' dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1971 al 13 settembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-14;1088~art1 · fonte del testo

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