((I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale. L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000)).
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1971 al 2 aprile 1987. 137 parole tolte, 151 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La misura del sussidio giornaliero a titolo di assistenza durante il ricovero e dopo il ricovero, in favore dei cittadini non abbientiaggiunto: I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui redditotolto: imponibile sia inferiore a lire 960.000 annue, colpiti da tubercolosi ed assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, e' cosi' fissata:
tolto: 1) durante il ricovero: lire 700 giornaliere piu' la maggiorazione di lire 200 per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico;
tolto: 2) successivamente ad un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno:
tolto: a) per i capi famiglia: lire 1.300 giornaliere piu' le maggiorazioni, indicate al precedente punto 1), per i familiari a carico;
tolto: b) per i non capi famiglia: lire 650 giornaliereaggiunto: sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale. L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbientitolto: , cheaggiunto: di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembretolto: fruiscano di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, viene corrispostoaggiunto: , viene confermato un assegno natalizio ditolto: lire 15aggiunto: L. 25.000.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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