Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I contributi alla Cassa invalidi della marina mercantile per gli ufficiali e gli allievi delle navi scuola istituite e da istituirsi a norma del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, numero 129, sono stabiliti sulla base della competenza media prevista, rispettivamente per i nostromi e per i mozzi imbarcati sui velieri, dalla tabella A annessa al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 ottobre 1933, n. 1594, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 245, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 8 della legge 9 aprile 1931 n. 456, gli ufficiali dello stato maggiore delle navi-scuola contribuiranno sulla base della tabella di competenze medie stabilita per i piroscafi nell'allegato A. al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1933 al 16 dicembre 2009
