Art. 6
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La Cassa degli invalidi della marina mercantile e' amministrata da uno speciale Comitato, composto dei seguenti membri:
- a)tre rappresentanti degli armatori e tre rappresentanti della gente di mare, designati dalle rispettive Confederazioni nazionali;
- b)il presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o uno dei due vice-presidenti;
- c)il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed il direttore generale della marina mercantile;
- d)i rappresentanti del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale predetta. In caso di parita' prevale il voto e il parere di chi presiede. I membri di cui alla lettera a) sono nominati con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni. Essi durano in carica e si rinnovano con le norme e per il tempo stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 11 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
