Art. 5
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In modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, per il personale dei velieri e dei motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate, le competenze medie mensili sono stabilite a decorrere dal 1° gennaio 1931 nella seguente misura: Padrone e marinaio autorizzato... L. 300 Motorista............. » 250 Marinaio.............. » 200 Giovanotto............. » 150 Mozzo............... » 100 Per il personale dei piroscafi e motonavi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate le competenze medie mensili sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per il personale dei rimorchiatori e dei galleggianti dalla tabella A allegata al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, salvo per il comandante ed il capo macchinista, per i quali le competenze medie mensili sono stabilite nella misura di L. 500 ed il secondo ufficiale di coperta e di macchina, per i quali sono stabilite nella misura di L. 450.
Testo in vigore dal 11 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
