Art. 4
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La Cassa invalidi della marina mercantile, entro i limiti di spesa consentiti dal suo bilancio tecnico, puo' adottare provvedimenti che dal Comitato amministratore saranno ritenuti idonei per l'igiene e per la prevenzione della invalidita' ai marittimi.
Testo in vigore dal 11 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
