Art. 3
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A decorrere dal 1° gennaio 1931 tutte le pensioni della Cassa invalidi vigenti a quella data a favore degli iscritti marittimi e loro persone di famiglia sono aumentate in ragione del 20 per cento per la parte di pensione corrispondente alla navigazione anteriore al 1920, e per la navigazione compiuta dal 1° gennaio 1920 in poi e' corrisposta, in sostituzione a quella gia' liquidata, una quota di pensione eguale a tanti trentesimi della competenza media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni interi della navigazione suddetta.
Testo in vigore dal 11 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
