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L'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 e' concessa anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, nonche' ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. La predetta integrazione temporanea e' dovuta, altresi', ai titolari di assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita con il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e' rispettivamente a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 1 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1315~art2 · fonte del testo

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