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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare il testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, coordinando tra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del testo unico medesimo, con facolta' di poterle anche modificare ed integrare in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
