Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'accertamento o la riscossione dei contributi dovuti all'Opera di previdenza, di cui all'articolo precedente, avranno luogo con le norme fissate per i contributi personali dovuti alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari dal titolo III del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e dal titolo III del R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
tolto: L'ammontare del contributo dovuto da ciascun ufficiale giudiziario a favore dell'Opera sara' indicato a parte negli elenchi generali e nei ruoli di riscossione relativi alla Cassa di previdenza predetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;50~art6 · fonte del testo
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