Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia o giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuita una indennita' di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di L. 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.

Testo vigente dal 16 marzo 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 252/1994

    Questione inammissibile
    16 giugno 1994

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, ai fini della decisione sulla domanda, in quanto, mentre, come risulta dal testo dell'ordinanza di rimessione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce, chiedono, nel giudizio 'a quò, l'accertamento "del diritto a percepire l'indennità di rischio e l'indennità di servizio penitenziario nella misura prevista, per gli impiegati della carriera di concetto, dalle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria", per contro, il giudice remittente pone una questione di legittimità che attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento della indennità di servizio penitenziario, che l'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 2 Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-03-03;65~art2 · fonte del testo

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