Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3

marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale

dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il

1 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri

contro il Ministro di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 751

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1992 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993), il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce - sul

ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di

grazia e giustizia e il Ministro della pubblica istruzione - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3

marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale

dell'Amministrazione penitenziaria), "in quanto prevede la

corresponsione di una somma fissa a titolo di indennità

penitenziaria, senza contemplare un meccanismo diretto ad assicurare

nel tempo l'adeguatezza della somma al mutato potere d'acquisto della

moneta";

che il giudice a quo ritiene tale questione non manifestamente

infondata, sotto il profilo del contrasto della norma in esame con

l'art. 36 della Costituzione, essendo violato il principio della

proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alla quantità e

qualità del lavoro, e con l'art. 97 della Costituzione, in relazione

al principio del buon andamento dell'Amministrazione;

che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la

inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di

rimessione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce,

chiedono, nel giudizio a quo, l'accertamento "del diritto a percepire

l'indennità di rischio e l'indennità di servizio penitenziario

nella misura prevista, per gli impiegati della carriera di concetto

dalle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e

dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria";

che, per contro, il giudice remittente pone una questione di

legittimità che attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento

della indennità di servizio penitenziario che l'art. 2 della legge 3

marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi;

che, nei termini in cui viene proposta, la questione appare

manifestamente inammissibile, per irrilevanza ai fini della decisione

sulla domanda così come formulata dalle parti nel giudizio pendente

innanzi al giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n.

65 (Miglioramenti economici a favore del personale

dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli

artt. 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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