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A decorrere dal 1 ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di lire 1000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui importo mensile lordo non superi le lire 50.000. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si tiene conto soltanto dell'importo della pensione o dell'assegno vitalizio, temporaneo o rinnovabile, con esclusione degli assegni accessori, e, nei casi di pensione ad onere ripartito o di cumulo di piu' pensioni ordinarie, si considera l'ammontare complessivo della pensione o delle pensioni in godimento.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 14 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1564~art2 · fonte del testo

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