Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1960 al 14 febbraio 1963. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal 1 ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, o successive modificazioni ed estensioni, non superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1969, n. 185, e' aumentata di lire 1000. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 14 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1564~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari